Titolo VII

Art. 37

Formazione

In vigore dal 21 nov 1990
1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente. 2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica. 3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti. 4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall' della legge n. 93/83. 5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia..

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 ( con l'art. 27) ha disposto che "Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo