Titolo VI
Art. 29
Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro
In vigore dal 12 lug 1987
1. È garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.
2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-29