Titolo III

Art. 18

Reclutamento

In vigore dal 12 lug 1987
1. I posti che si rendano disponibili in seguito a cessazioni dal servizio, a seguito di aumenti di organici, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti ai cittadini, sono messi a concorso secondo i rispettivi ordinamenti. 2. I concorsi articolati per compartimento, regione, zona e/o provincia sono banditi per profilo professionale o per qualifica e, ove è possibile, per gruppi di aziende. 3. Per la copertura dei posti disponibili si provvederà anche utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente. 4. I titoli acquisiti durante il servizio prestato in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni pubbliche sono valutabili nei concorsi interni per passaggi di livello retributivo o categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo