Titolo III

Art. 13

Dotazioni organiche

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti in particolare alle dotazioni organiche ed al personale in servizio con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, profili e qualifiche funzionali, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente. 2. Le aziende forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi. 3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, o per le modifiche dei misuratori delle prestazioni lavorative previsti a tal fine nelle diverse aziende. 4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna azienda, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse sulla base del fabbisogno funzionale. 5. Al riguardo, le singole aziende d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' procedono a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione, standards di attività e parametri volti a misurarne i carichi di lavoro. 6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro. 7. I risultati dell'indagine sono riassunti a livello centrale dell'azienda e costituiscono la base per la determinazione - da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale purchè diretti da personale con qualifica dirigenziale - dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da portare al medesimo livello di negoziazione decentrata nazionale di azienda o settore e decentrata territoriale indicata nel comma 7, si terrà conto anche delle situazioni specifiche dei singoli uffici, strutture operative o stabilimenti, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi. 9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a: a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'azienda sentito il consiglio di amministrazione, entro i limiti consentiti dalle dotazioni organiche; b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale. 10. I commi 5 e seguenti non si applicano alle aziende e settori che hanno istituito strumenti e procedure per la determinazione e verifica delle dotazioni organiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-13

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