Titolo III
Art. 17
Riequilibrio territoriale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale delle piante organiche, a livello di contrattazione nazionale aziendale, è definito un apposito piano con l'obiettivo di:
attivare flussi incentivati e Volontari di lavoratori occupati in unità operative delle regioni con esuberi, verso unità operative con carenze organiche;
incentivare l'insediamento duraturo per il personale in servizio e per i nuovi assunti quando vi siano evidenti carenze di personale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-17