Titolo III

Art. 14

Mobilità

In vigore dal 12 lug 1987
1. Alla copertura dei posti che a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità previste dai successivi , concernenti rispettivamente la mobilità all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-14

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