Titolo II
Art. 9
Orario flessibile
In vigore dal 12 lug 1987
1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà assicurando, però al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.
3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di lavoro provoca o può provocare nei confronti dell'organizzazione produttiva e 4 dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
4. Di norma tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore 9 e le ore 13, salvo quello impegnato nelle turnazioni.
5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.
6. In sede di negoziazione decentrata, al fine di escludere dai turni di flessibilità, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, addetti agli archivi correnti, centralinisti, addetti alle macchine e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.
7. I periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da individuarsi nella contrattazione nazionale di azienda o settore.
8. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al di fuori della sede di ufficio, secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.
9. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.
10. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica. Può essere attuato su singoli gruppi di dipendenti nei casi in cui sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-9