Titolo II

Art. 10

Turni di lavoro

In vigore dal 12 lug 1987
1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni. 2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile; b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa, oppure dalle esigenze dell'utenza e del razionale utilizzo degli impianti; c) l'adozione dei turni può essere altresì correlata - e quindi limitata nel tempo - allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorchè conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici; d) l'adozione dei turni può anche prevedere una sovrapposizione da definirsi in sede di negoziazione decentrata con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme; e) il ricorso al lavoro su turni presuppone - specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo - la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascuno turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse funzionale del servizio reso dall'amministrazione; f) la contrattazione nazionale di azienda o settore determina il numero massimo dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali, quelle derivanti da calamità o eventi naturali nonché e quelle proprie della programmazione ordinaria dell'orario di lavoro e le esigenze riscontrabili in differenti realtà operative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo