Titolo II
Art. 7
Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
In vigore dal 12 lug 1987
1. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri:
rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge;
migliore efficienza e produttività dell'azienda;
più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
rispetto dei carichi di lavoro;
ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.
2. L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato in termini di flessibilità e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18.
3. Il suddetto orario potrà essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.
4. Saranno definite le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.
5. Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.
6. In sede di accordi decentrati per unità organiche, così come definite nel comma 2 del precedente , saranno altresì individuate le modalità di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.
7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-7