Titolo II
Art. 8
Orari di lavoro plurisettimanali
In vigore dal 12 lug 1987
1. In relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative, amministrative e produttive che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita, in sede di accordi decentrati nazionali e territoriali e previa identificazione delle attività interessate e dei criteri, da operarsi in sede di accordi aziendali, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purchè sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per il nucleo centrale dell'orario di lavoro che è di 4 ore, di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio, servizio o struttura operativa.
2. Tale programmazione, fatti salvi i limiti fissati per legge, sarà materia di contrattazione decentrata nelle singole aziende o settori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-8