Titolo I
Art. 4
Soggetti titolari
In vigore dal 12 lug 1987
1. Titolari della negoziazione decentrata sono:
PER LA PARTE PUBBLICA
Una delegazione composta:
a) dal ministro competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
riferiscono gli accordi decentrati.
PER LA PARTE SINDACALE
Una delegazione composta:
a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonché dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.
3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-4