Art. 1
Campo di applicazione e durata
In vigore dal 12 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 aprile 1987 tra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CILDI e la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente decreto:
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Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protrarranno fino al 30 giugno 1988.
3. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-1