Capo II

Art. 87

Servizi meccanografici

In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. 2. L'indennità vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, è soppressa.

Note all'articolo

  • il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con l'art. 51) ha disposto che "Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800 giornaliere"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-87

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