Capo III
Art. 92
Premio di produzione
In vigore dal 21 nov 1990
1. Il premio di produzione di cui all' della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all' dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire:
+-----------+--------------+
|Livello| |
+-----------+--------------+
| | 80.000 |
+-----------+--------------+
| | 90.000 |
+-----------+--------------+
| | 95.000 |
+-----------+--------------+
| | 115.000 |
+-----------+--------------+
| | 120.000 |
+-----------+--------------+
| | 130.000 |
+-----------+--------------+
| | 170.000 |
+-----------+--------------+
| | 190.000 |
+-----------+--------------+
| | 2300.000 |
+-----------+--------------+
2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttività, della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente.
3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art. 56) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, entreranno in vigore le modofiche apportate alla tabella."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-92