Capo III

Art. 92

Premio di produzione

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il premio di produzione di cui all' della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all' dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire: +-----------+--------------+ |Livello| | +-----------+--------------+ | | 80.000 | +-----------+--------------+ | | 90.000 | +-----------+--------------+ | | 95.000 | +-----------+--------------+ | | 115.000 | +-----------+--------------+ | | 120.000 | +-----------+--------------+ | | 130.000 | +-----------+--------------+ | | 170.000 | +-----------+--------------+ | | 190.000 | +-----------+--------------+ | | 2300.000 | +-----------+--------------+ 2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttività, della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente. 3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art. 56) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, entreranno in vigore le modofiche apportate alla tabella."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-92

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