Capo IV

Art. 97

Orario di lavoro

In vigore dal 12 lug 1987
1. Fermo restando quanto stabilito nella parte generale del presente decreto in materia di orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro settimanale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ridotta a 36 ore settimanali a decorrere dal 31 dicembre 1987. 2. Dalla stessa data il numero massimo dei turni di servizio continuativi diurni e notturni effettuabili da ciascun lavoratore nell'arco dell'anno verrà stabilito con la contrattazione decentrata nazionale di settore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-97

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