Capo IV

Art. 100

Indennità di rischio

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è fissata secondo le seguenti misure lorde mensili: +----------------+-----------------------------+ |Livello | | +----------------+-----------------------------+ | | L. 310.000 | +----------------+-----------------------------+ | | L. 360.000 | +----------------+-----------------------------+ | | L. 450.000 | +----------------+-----------------------------+ | | L. 540.000 | +----------------+-----------------------------+ | | L. 580.000 | +----------------+-----------------------------+ | | L. 630.000| +----------------+-----------------------------+ 2. Le misure delle indennità predette assorbono tanto la indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennità mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986. 3. L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennità di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilità non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennità mensile è fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000. 5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 è fissata in L. 550.000 lorde mensili. 6. A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura è aumentata di L. 25.000 mensili. 7. Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni.

Note all'articolo

  • La legge 5 Dicembre 1988, n. 521 (con l'art. 26) ha disposto che "I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1› luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme gia' corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione e' condizionata dal comma 7."
  • il D.P.R. 4 agosto 1990,n.335 ( con l'art. 64) ha disposto che " a decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 100 vinene rideterminata" Il D.P.R. 4 agosto 1990,n.335 (con lart. 64 ) ha disposto che "a decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennita' non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure: Livello 1 ................................................ L. 90.000 Livello 2 ................................................ L. 110.000 Livello 3 ................................................ L. 130.000 Livello 4 ................................................ L. 180.000 Livello 5 ................................................ L. 210.000 Livello 6 ................................................ L. 250.000 Livello 7 ................................................ L. 310.000 Livello 8 ................................................ L. 330.000 Livello 9 ................................................ L. 360.000 Tale indennita' non compete al personale del supporto tecnico-amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-100

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