Capo IV
Art. 103
Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-103