Capo IV

Art. 103

Locali per le rappresentanze sindacali

In vigore dal 12 lug 1987
1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-103

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