Capo IV
Art. 99
Mobilità
In vigore dal 12 lug 1987
1. Con contrattazione decentrata nazionale di settore saranno stabilite le procedure e le modalità di attuazione della mobilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle particolari esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-99