Capo IV
Art. 101
Indennità notturne e festive
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennità oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di L. 1.500.
2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura doppia.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990,n.335 ( con l'art. 66)ha disposto che "1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennita' di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' determinata in L. 1.800. 2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e' di L. 3.600."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-101