Capo V

Art. 106

Trattamento economico di raccordo

In vigore dal 21 nov 1990
1. Visto l'accordo sulla definizione del trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti per il periodo 1 luglio 1983-31 dicembre 1984, siglato il 1 luglio 1986, se ne riportano qui di seguito i contenuti: a) le corrispondenze di inquadramento per livello tra ordinamento ministeriale di provenienza e nuovo ordinamento della Cassa sono così indicate: +---------+-------------+ |Ministeri|Cassa DD.PP. | +---------+-------------+ |- | - | +---------+-------------+ |1° | - | +---------+-------------+ |2° | - | +---------+-------------+ |3° | 1° | +---------+-------------+ |- | - | +---------+-------------+ |4° | - | +---------+-------------+ |5° | 2° | +---------+-------------+ |6° | 3° | +---------+-------------+ |7° | 4° | +---------+-------------+ |8° | 5° | +---------+-------------+ b) per il periodo 1 luglio 1983-31 dicembre 1984 il trattamento tabellare base è il seguente: +---------+-------------+ |Livello | Stipendio | +---------+-------------+ |1° | 4.050.000 | +---------+-------------+ |2° | 5.100.000 | +---------+-------------+ |3° | 5.730.000 | +---------+-------------+ |4° | 6.400.000 | +---------+-------------+ |5° | 7.700.000 | +---------+-------------+ c) al personale che alla data del 1 luglio 1983 rivestiva nelle amministrazioni di provenienza la settima ed ottava qualifica funzionale viene attribuito rispettivamente il beneficio convenzionale annuo lordo di L. 563.200 e L. 670.000. Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dal nuovo tabellare, si applicano gli scaglionamenti previsti dall'accordo recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53; d) l'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle classi e scatti posseduti dal personale alla data di cui alla lettera e), rimanendo inalterato il tempo già maturato ai fini della classe o scatto successivi; e) il valore delle classi e scatti si computa in ragione del 6% biennale sul trattamento tabellare indicato, fino al sedicesimo anno, e del 2,50% biennale computato sull'ultima classe. Gli accorpamenti previsti per i livelli retributivi di cui alla lettera a) si intendono attuati con il meccanismo del maturato economico così come previsto dall' della legge n. 312/1980; f) i nuovi trattamenti tabellari hanno effetto, dalla medesima decorrenza, sulla tredicesima mensilità, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo; non hanno effetto sul premio di produzione corrisposto fino alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo; g) il lavoro straordinario effettuato dal personale della Cassa dal 1 luglio 1983 viene riliquidato sulla base del meccanismo di calcolo in vigore alla stessa data presso l'Azienda delle poste e telecomunicazioni; h) dal 5 febbraio 1985 il personale che a seguito di concorso o promozione o inquadramento, con esclusione degli accorpamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, consegue un livello retributivo superiore a quello di appartenenza viene inquadrato nel nuovo livello con relativo stipendio iniziale cui si aggiunge quanto maturato per classi e scatti, compreso il maturato "in itinere", nel livello di provenienza trasformato in classi e scatti nel nuovo livello; l'eventuale eccedenza sui valori delle classi e degli scatti, corrisposta come assegno, viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione economica; i) al finanziamento del riallineamento retributivo sopra esposto si provvede con la riduzione delle misure mensili del premio in godimento al 30 giugno 1986 del 7,5%; l) il premio di produzione in godimento al 1 luglio 1986 è così ridefinito: un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo; un premio mensile così articolato: +--------+---------------+ |Livelli |Premio mensile | | | Lire | +--------+---------------+ |1° | 110.000 | +--------+---------------+ |2° | 140.000 | +--------+---------------+ |3° | 170.000 | +--------+---------------+ |4° | 200.000 | +--------+---------------+ |5° | 235.000 | +--------+---------------+ Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5%, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese. Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantità e qualità di lavoro sulla base di standards individuali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali. Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile; m) vengono fatte salve le somme percepite a titolo di premio di produzione fino al 30 giugno 1986 e quelle erogabili per recupero di produttività fino a tale data.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 ( con l'art. 80) ha disposto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all'articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' soppresso e dello stesso importo e' aumentata la retribuzione individuale di anzianita"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-106

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