Capo IV

Art. 102

Utilizzo del fondo di incentivazione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il fondo di incentivazione di cui all' del presente decreto, è utilizzato per far fronte agli oneri della retribuzione accessoria di cui ai precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-102

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