Titolo X

Art. 59

Fondo di incentivazione

In vigore dal 21 nov 1990
1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale ( del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, è costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonché con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata. 3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986. 4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unità di beni e servizi nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti. 5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione individuale dei compensi. 6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 7. Per progetti di particolare rilievo, si potrà richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica. 8. I predetti nuclei sono composti di dieci unità, cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende. 9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione. 10. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantità di recupero in termini di arretrato nonché dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto. 11. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilità dei servizi, mediante una più larga apertura degli uffici. 12. La realizzazione dei predetti progetti è affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale. 13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attività incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività aziendali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 ( con l'art. 23) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' incrementato di una quota pari allo 0,65 del monte retributivo relativo all'anno precedente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-59

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