Capo V

Art. 107

Premio di produzione

In vigore dal 12 nov 1987
1. Resta inalterata la struttura del premio di produzione precedentemente esposto. 2. Il premio annuo è corrisposto negli importi del punto 1-sub a), dell'. 3. Il premio mensile di cui al precedente punto 1-sub b), dell' è così rideterminato: +-------+----------------------+ |Livello| Lire | +-------+----------------------+ |1° | 130.000 | +-------+----------------------+ |2° | 160.000 | +-------+----------------------+ |3° | 190.000 | +-------+----------------------+ |4° | 220.000 | +-------+----------------------+ |5° | 255.000 | +-------+----------------------+ |6° | 290.000 | +-------+----------------------+ 4. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1° febbraio 1987.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-107

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