Capo V
Art. 110
Servizi meccanografici
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (con l'art. 76 ) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.500"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-110