Capo VI
Art. 115
Indennità di servizio notturno e festivo
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorni festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500.
2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 ( con l'art. 84 )ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.800."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-115