Capo VI

Art. 114

Turno

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ( con l'art. 83) ha disposto che " A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269, viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-114

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