Capo VII
Art. 119
Copertura finanziaria
In vigore dal 12 lug 1987
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, valutato in complessive lire 529 miliardi, di cui lire 14 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 21 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 346 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 19 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 129 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 497 miliardi e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2. All'onere complessivo di lire 503 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, di cui lire 17 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 22 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 366 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 21 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 77 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 476 miliardi e lire 27 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto alla Cassa depositi e prestiti ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, rispettivamente in lire 1 miliardo e lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986, 1988 e 1989, provvedono gli enti predetti utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-119