Capo VII

Art. 120

Entrata in vigore

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GUARINO, Ministro delle finanze ZAMBERLETTI, Ministro dei lavori pubblici SCALFARO, Ministro dell'interno PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 8, con esclusione di: , commi 2, 6 e 7; ; , commi 2, 3 e 4; ; ; ; ; ; e , comma 1, lettera f), e secondo, ai sensi della delibera n. 1805 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-120

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