Capo VII
Art. 120
Entrata in vigore
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GUARINO, Ministro delle finanze
ZAMBERLETTI, Ministro dei lavori
pubblici
SCALFARO, Ministro dell'interno
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 8, con esclusione di:
, commi 2, 6 e 7; ; , commi 2, 3 e 4; ;
; ; ; ; e , comma 1, lettera f), e secondo, ai sensi della delibera n. 1805 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-120