Titolo IX
Art. 56
In vigore dal 12 lug 1987
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-56