Art. 56
Titolo IX

Art. 56

56 / 120
In vigore dal 12 lug 1987
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-56