Titolo VIII
Art. 52
Trattenute per scioperi brevi
In vigore dal 12 lug 1987
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro, salvo che l'interruzione non comporti blocco dell'intero ciclo produttivo giornaliero, e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non validati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-52