Titolo IX

Art. 55

Dotazioni organiche

In vigore dal 12 lug 1987
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attività di istituto, si provvede, con la procedura dell', all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-55

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