Titolo VIII

Art. 49

Passaggi di qualifica

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti con decorrenza successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data. 2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell' della legge n. 312/1980, nonché per quelli di cui all' del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432/1981, continua ad applicarsi l' della citata legge n. 312/1980. 3. Il meccanismo di cui al comma 1 non si applica ai passaggi di categoria o qualifica che avvengano ai sensi di disposizioni particolari relative all'introduzione, verificatasi prima del 31 dicembre 1986, di nuovi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-49

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