Titolo VIII
Art. 46
Effetti dei nuovi stipendi
In vigore dal 12 lug 1987
1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti determinati nel precedente , hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica, con esclusione quindi di quelli di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-46