Titolo VIII
Art. 45
Stipendio
In vigore dal 12 lug 1987
1. In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all' dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all' dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all' dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 1 luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonché all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono così modificati:
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|Livello| Nuove tabelle |
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|1 | 3.800.000 |
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|2 | 4.400.000 |
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|3 | 4.940.000 |
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|4 | 5.700.000 |
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|5 | 6.480.000 |
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|6 | 7.400.000 |
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|7 | 8.550.000 |
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|8 | 10.400.000 |
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2. Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo è rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650.000 e 7.470.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-45