Titolo I
Art. 2
Livelli di contrattazione
In vigore dal 12 lug 1987
1. È previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-2