Titolo I

Art. 2

Livelli di contrattazione

In vigore dal 12 lug 1987
1. È previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-2

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