Titolo I

Art. 3

Le materie

In vigore dal 12 lug 1987
1. La contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ha per oggetto le seguenti materie: a) i criteri per l'organizzazione del lavoro; b) i criteri per la determinazione dei tempi, dei carichi di lavoro e dei relativi moduli organizzativi; c) i criteri, la struttura e la programmazione dell'orario di lavoro e le modalità di accertamento del suo rispetto; d) i criteri per l'utilizzo del lavoro straordinario; e) le proposte per l'assunzione del personale a tempo definito; f) le proposte per la determinazione delle dotazioni organiche; g) le proposte di modifica di eventuali indici misuratori delle prestazioni lavorative previsti nelle diverse aziende; h) i criteri per la mobilità del personale e per l'erogazione di eventuali incentivi economici; i) le direttive per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro. l) i piani per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale, nonché i relativi programmi e le necessarie strutture; m) le proposte di programmi per l'introduzione delle nuove tecnologie intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro; n) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali (mense, tempo libero, etc.) ed i relativi criteri di gestione; o) le proposte per la determinazione dei profili professionali, loro modifiche, integrazioni e soppressioni all'interno delle qualifiche, dei livelli e/o categorie; p) piani di azioni positive in favore delle lavoratrici per la realizzazione delle pari opportunità; q) criteri, sistemi, quantificazioni dei piani e controllo di produttività ed incentivazioni connesse. 2. La contrattazione decentrata territoriale ha per oggetto le seguenti materie: a) applicazione dei criteri di erogazione degli incentivi di produttività; b) l'organizzazione del lavoro in rapporto alla struttura dei servizi anche ai fini di formulare proposte per la determinazione delle consistenze organiche; c) la verifica del funzionamento dei servizi e delle strutture produttive in favore dell'utenza; d) le proposte in ordine alle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; e) le mense, i servizi per il tempo libero a livello territoriale e l'accesso dei patronati sindacali sui posti di lavoro; f) la struttura degli orari (turni, flessibilità, straordinari, permessi, apertura e chiusura degli uffici); g) la mobilità aziendale a domanda, regionale, zonale e provinciale; h) i corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione nell'ambito di programmi nazionali aziendali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-3

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