Titolo II

Art. 6

Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

In vigore dal 12 lug 1987
1. La durata dell'orario di lavoro settimanale del personale di cui all' viene ridotta di un massimo di due ore, in modo da non essere in ogni caso inferiore alle 36 ore settimanali. 2. La riduzione della prima delle predette due ore avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; la riduzione della seconda eventuale ora a partire dal 31 dicembre 1987. 3. Esclusa ogni forma di tolleranza in merito alla durata complessiva dell'orario di lavoro, si farà ricorso a controlli anche di tipo automatico nonché saltuari. 4. Le aziende procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario ad armonizzare l'utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri per ricorso a lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-6

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