Titolo X
Art. 61
Accordo intercompartimentale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Ai sensi dell', comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
b) disciplina del congedo ordinario;
c) disciplina del congedo straordinario;
d) disciplina dell'aspettativa;
e) disciplina del trattamento di missione;
f) disciplina del trattamento di trasferimento;
g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.480;
i) reperibilità;
l) indennità di rischio.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-61