Titolo XI

Art. 63

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le misure indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo