Titolo XI
Art. 63
Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le misure indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-63