Titolo XI
Art. 68
Indennità per servizio svolto nelle isole minori
In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale in servizio nelle isole minori, prive di collegamento giornaliero con la terraferma compatibile con l'orario di ufficio, compete, per ogni giornata di effettivo servizio, una indennità di L. 4.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-68