Titolo XI

Art. 73

Accordi decentrati

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le materie relative alle lettere b), f), g) ed o) del comma 1 dell' del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-73

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