Titolo XI
Art. 77
Riposo compensativo
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato - nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale - nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-77