Titolo XI

Art. 78

Intensificazione e abbinamenti

In vigore dal 12 lug 1987
1. Entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-78

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