Titolo XI
Art. 80
Cumulo indennità
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-80