Capo II

Art. 85

Indennità di funzione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Dal 1 gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonché di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione. 2. La corresponsione della medesima è revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-85

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