Capo II

Art. 90

Alte specializzazioni

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il limite di trecentocinquanta unità indicato al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sarà gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verrà attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-90

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