Capo III
Art. 94
Turno
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 (con l'art. 59) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-94