Capo III
Art. 91
Alloggi di servizio
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri, operai e gli addetti al centro di manutenzione) di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio esistenti.
2. Nei casi in cui l'alloggio venga concesso a titolo oneroso ad altro personale dell'Azienda, il relativo canone di concessione, quale determinato dall'U.T.E., ridotto del 60%, è aggiornato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'equo canone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-91