Capo II
Art. 86
Maneggio valori
In vigore dal 21 nov 1990
1. Dal 31 dicembre 1987 è soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928.
2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento è fissata una indennità mensile di L. 24.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con l'art. 52) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-86